La prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche è importante.
Il comune ha la possibilità attraverso l'approvazione di un regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile, di regolamentarne al meglio l 'installazione sul territorio comunale.
Sarebbe opportuno che l'amministrazione Comunale recepisca tutti i consigli che permettano di redigere un documento che tuteli al meglio i cittadini di Inverigo.
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Al Sindaco A. Bartesaghi,
all' Assessore B. Magni,
al Consigliere Porro
e per conoscenza consiglieri Uniti Per Inverigo
E.Tosetti , M. Canzi, E. Zappa e D. Consonni,
Abbiamo avuto modo di prendere visione della Bozza di Regolamento per l'installazione degli impianti di Telefonia Mobile.
Purtroppo, per le informazioni in nostro possesso raccolte negli ultimi anni e per le considerazioni di esperti del settore, dobbiamo sottolineare che il documento in questione non contiene quei requisiti necessari a renderlo strumento di indirizzo e gestione degli impianti di telefonia cellulare in grado di tutelare la popolazione di Inverigo.
La bozza contiene una serie di riferimenti alle norme statali e regionali esistenti (ma neppure quelle più restrittive...), ma non aggiunge prescrizioni, vincoli, obblighi, tutele che invece i Comuni avrebbero potestà di inserire nella propria normativa, attraverso una reale regolamentazione locale (o, meglio ancora, per tramite di una pianificazione ad hoc), come recita infatti l'art.8 - comma 6 della L.36/01: "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".
Entrando poi nello specifico dei singoli articoli, ci permettiamo alcune considerazioni:
art.1"
...rilascio di concessioni e ...."Le concessioni edilizie non esistono più dal 2003. Ci sembra che oggi si chiamino "Permessi di Costruire" (a norma del DPR 380/01 e della LR 12/05);
art.2"
Il Comune...intende perseguire... b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche."Molte sentenze di TAR e Consiglio di Stato hanno chiarito che la materia della "salute/sanità" non può rientrare tra le competenze dei Comuni perchè resta esclusiva competenza dello Stato.
Riteniamo quindi sconsigliabile inserire riferimenti alla tutela della salute in senso esplicito o lato da parte del Comune.
Meglio parlare (come da testi di legge) di perseguimento degli obiettivi di minimizzazione degli impatti su popolazione e paesaggio (vd.art 3).
art.4
quello che viene definito "inserimento ambientale" crediamo sia più corretto indicarlo come inserimento "paesaggistico" , quindi di "...inserimento nel contesto paesaggistico".
Cosa significa, poi, "...i gestori debbono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti..."?
A nostro avviso, o si indicano norme prescrittive più precise, oppure si scrive che l'Amministrazione comunale potrà negare le istanze/DIA che, a giudizio della commissione edilizia/del paesaggio, impattino negativamente sul contesto.
Viceversa potrebbero crearsi contenziosi di difficile soluzione.
art.5
Si tratta della riproposizione dei contenuti della DGRL n° 7351/2001. A che serve inserire in un Regolamento Comunale ciò che è già normato da una legge regionale? O si compiono scelte di restringimento del raggio di azione dei gestori, ponderate e supportate da elementi giuridici solidi, oppure tanto vale tenersi la norma regionale esistente.Questa delibera regionale, poi, in particolare è assolutamente infida e pericolosa, per il semplice fatto che non esiste un impianto in Italia che superi i 300 watt totali!!!! E' come fare una legge o un regolamento che dichiari guerra all'inquinamento da scarichi dei motori e circoscrivere l'ambito di azione di quella legge ai mezzi con più di 14 ruote!!!Gli impianti per telefonia di norma richiesti dai gestori si aggirano tra i 20 (a volte anche meno) ed i 90 watt totali.Ecco perchè, se i vincoli che il Comune di Inverigo assumerà per il proprio territorio si limiteranno a quanto contenuto nell'articolo 5 del Regolamento, sarà come scrivere che qualsiasi gestore può installare qualsiasi tipo di antenna in qualsiasi punto del territorio comunale.Addirittura al comma 3 si dice che gli impianti al di sotto dei 7 watt potranno essere messi ovunque: anche nelle aree di particolare tutela. Dunque persino nei cortili di asili, ospedali e degli oratori!
art.6
Anche qui si tratta di una ricopiatura di due pezzi del DLgs 259/03. A cosa serve un Regolamento che ripete ciò che già dice la legge, senza limitarne motivatamente l'ambito di azione?
art.7
Perchè limitare gli impianti provvisori alle sole fattispecie delle "prove tecniche di trasmissione"?In molti casi, utilizzando con saggezza e prudenza gli impianti carrellati temporanei semestrali si sono affrontate e risolte con i gestori situazioni temporanee, in attesa di recuperare siti definitivi (al momento per qualche motivo non disponibili), evitando scontri con la popolazione, ricorsi ai TAR da parte dei gestori, ecc.
art.8
...contenuto anche in questo caso ovvio!Come per tutti gli interventi che comportano scavi sul pubblico suolo, sono dovuti ripristini secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico (ma questo anche per le società che gestiscono le reti di gas metano, acqua, elettricità, fognature, ecc.).
art.9
il catasto comunale è una cosa utile, ma lo tiene già con grande cura, dettaglio ed informatizzato l'ARPA.
art.10"
...è fatto obbligo che una parte del canone di affitto sia utilizzato per effettuare monitoraggi continui...".
E' fatto obbligo a chi? Al Comune proprietario delle aree? Cos'è? Un caso di auto-imposizione da parte del Comune?
Se c'è la volontà politica e si ritiene opportuno, il Comune può fare monitoraggi quando vuole senza metterselo obbligatorio in un proprio regolamento!Basta pagare...
art.11
Qui una cadenza viene indicata (biennale). Allora crediamo sia meglio rendere coerenti i due articoli.
Ma soprattutto si sappia che, con il tipo di impianti di nuova generazione installati dai gestori, non si troveranno mai situazioni di superamento dei limiti di legge (6 v/mt).
Il problema da porsi (in sede di pianificazione/regolamentazione) è se si può vivere bene a 5,9 v/mt. E - dunque - se non sia possibile/opportuno "minimizzare gli impatti", invocare il "principio di precauzione" e conseguire un "obiettivo di qualità" diverso (e ben più radicale) dal "minimo di legge".
art.12 e 13
altre ovvietà già contenute in testi di legge.Apprezzando comunque l'iniziativa, vogliamo sperare che l'assessore B. Magni, leggendo queste osservazioni, consideri l'ipotesi di avvalersi della consulenza di esperti in materia, che possano aiutare fattivamente a produrre un documento efficace e valido a tutti gli effetti per la tutela e la salvaguardia della salute dei cittadini.
Ci sembra che, data la complessità dell'argomento in questione, sia normale e giusto avvalersi di collaborazioni esperte e non lasciare la gestione della problematica dell'inquinamento elettromagnetico alla buona volontà e all'improvvisazione dei singoli.
Siamo a vostra disposizione nel segnalarvi nominativi di professionisti o di Sindaci che hanno operato sul tema, con risultati eccellenti e tangibili, in vari Comuni della Lombardia.
Cordiali saluti.
Inverigo, 1 settembre 2008
Antonella Dal Zoppo per il Comitato Elettrosmog
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